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ART 54 D.P.R nr. 1092 del 29 dicembre 1973

Il contenzioso relativo alla fattispecie di cui all’art. 54 DPR del D.P.R 1092 del 29. 12.73 attualmente in atto tra L’Inps e le Forze armate, deriva da due diverse interpretazioni che vengono sostenute, relativamente alle misure di aliquote di rendimento da utilizzare nel calcolo della pensione  o, meglio, in quella parte della stessa soggetta al calcolo con metodo contributivo.

Più in dettaglio, come noto, l’art. 54 prevede un’aliquota di rendimento maggiorata, rispetto a quella che si applica al personale civile, pari al 2,93% per i primi 20 anni e all’1,80% per i successivi. 

Questo è, nei fatti, il motivo per il quale l’articolo in questione riconosce al militare che abbia maturato almeno 15 anni di contributi (nel sistema retributivo, quindi entro la data del 31.12.1995) una pensione pari al 44% della base pensionabile.

L’Inps viceversa ed in senso contrario dà un’interpretazione più restrittiva, riconoscendo solo a coloro che hanno maturato tra i 15 anni e i 20 anni di contributi – ossia prima del passaggio al metodo contributivo per il calcolo della pensione, la possibilità di beneficiare di aliquote di rendimento più vantaggiose. 

Ne consegue, pertanto, per coloro che hanno contratto arruolamento negli anni 80, che hanno meno di 15 anni di contributi, l’applicazione delle aliquote di rendimento del 2,33%, previste per il personale civile, per i primi 15 anni.

L’interpretazione del suddetto articolo, sicuramente più estensiva, da parte dei militari invece ritiene che anche chi ha meno di 15 anni di contributi dovrebbe godere di un calcolo più vantaggioso in virtù’ di un’aliquota del 2,93% per gli anni di servizio da riferirsi al metodo retributivo.

LA CORTE DEI CONTI HA RICONOSCIUTO IN SENSO CONSOLIDATO (DIVESE SEDI DI COMPETENZA) ANCHE PER COLORO CHE HANNO UN SERVIZO UTILE COMPRESO TRA I 15 ANNI E I 20 ANNI, IL DIRITTO DI VEDERSI APPLICATO UN COFFICIENTE (CALCOLO DELLA QUOTA A) PIU’ FAVOREVOLE PARI AL 44% (INVECE DEL 35%, APPLICATO DALL’INPS).

Alcune sentenze, tra le altre, della Corte dei Conti; sentenze che riconoscono per la fattispecie in parola l’applicazione dell’aliquota del 44%.

Corte dei Conti Abruzzo (sentenza n.94 del 22 ottobre 2019); Corte dei Conti Sicilia (sentenza n.44 del 28 gennaio 2020); Corte dei Conti Puglia (sentenza n.3 del 02 gennaio 2020); Corte dei Conti Toscana (sentenza n.47 del 24 giugno 2019); Corte dei Conti Lombardia (sentenza n.263 del 11 ottobre 2019); Corte dei Conti (sentenza n.111 del 13.05.2019);Corte dei Conti Toscana (sentenza nr. 200 del 17.05.2019); Corte dei Conti Sardegna (sentenza n. 2 del 04.01.2018); Corte dei Conti Puglia (sentenza n. 473 del 19.07.2019, sentenza nr. 730 del 06.11.2018); Corte dei Conti Veneto (sentenza n.179 del 25.10.2018); Corte dei Conti Emilia Romagna (sentenza nr. 51 del 10.04.2019); Corte dei Conti Lazio (sentenza n. 297 del 24.06.2019); Corte dei Conti Piemonte (sentenza n. 274 del 26.09.2019) Corte dei Conti Lombardia – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello (sentenza n. 422 del 08.11.2018); Corte dei Conti – Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello (sentenza n. 310 del 09.09.20C19) (sentenza nr. 197 del 13.06.2019); (sentenza n. 205 del 13.06.2019).

Poiché’ la terza sezione ha negato all’Inps di ricorrere alle Sezioni Unite (in quanto i contrasti giurisprudenziali non sono da riferirsi al contenuto delle sentenze di appello che sono tutte favorevoli ai ricorrenti), la posizione dell’Ente resta, a tutt’oggi, quella di adeguarsi ovviamente ai giudizi di soccombenza definitivi, ma nello stesso tempo di non modificare la propria interpretazione (cioè di adeguarla, quindi, all’orientamento giuridico della Corte dei Conti) perché ciò comporrebbe l’estensione del “giudicato” anche nei confronti di coloro che non hanno adito il Giudice contabile/delle pensioni (Corte dei Conti) e che avevano meno di 15 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995.

In conclusione, è necessario adire la Corte dei Conti affiche’ per aver riconosciuto al soggetto interessato un proprio diritto ed una metodologia di ricalcolo, della propria pensione, più vantaggiosa rispetto a quella posta in essere dall’Inps

Tale maggiore applicazione (44% invece del 35%), non riconosciuta dall’Inps comporta un danno economico per il ricorrente di mancata corresponsione economica  valutato tra circa 150,00/300,00 Euro mensili, oltre agli arretrati maturati,  fino ad un periodo di 5 anni con decorrenza data prima istanza.

Soggetti che possono fare Ricorso 

Possono decidere di fare ricorso ex art. 54 D.P.R 1092/1973 il personale militare la cui pensione sia stata liquidata con il sistema misto retributivo/contributivo da parte dell’Inps alla data del 31 dicembre 1995 abbia un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni.

  • Ex personale: Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Forestale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia penitenziaria.

  • Per Polizia di Stato, solo coloro che si sono arruolati prima della data 25.06.1982 (data di smilitarizzazione).

  • Per Polizia Penitenziaria, solo coloro che si sono arruolati prima della data 15.12.1990 (data di smilitarizzazione).

Documentazione da produrre a cura dell’interessato

Per la redazione del ricorso innanzi alla Corte dei Conti competente, il soggetto interessato dovrà produrre copia della seguente documentazione:

  • Modello 5007 (provvedimento di liquidazione della pensione).
  • Modello 0A bis /M anni 2018, 2017, 2016, etc.

Questa documentazione può essere richiesta o in via telematica all’Inps o in alternativa presso la sede Inps.

Tempistica

  • Redazione di lettera per richiesta riconoscimento spettanze ex art. 54 D.P.R 1092/1973, con contestuale messa in mora.
  • Reazione di ricorso innanzi alla Corte dei Conti competente nel caso di riscontro negativo o di silenzio da parte dell’Inps. 
  • Il ricorso innanzi alla Corte dei Conti competente deve essere depositato entro 3 anni dalla data di decorrenza dal riscontro negativo e /o mancata risposta/silenzio dell’Inps (30 gg dalla data di ricezione della lettera di richiesta). In difetto l’intera questione è prescritta per legge (art. 47 D.P.R nr. 639/1970 e s.m.i.).

Lo Studio Agnelli & Partners ha già avviato ricorsi giudiziali per il riconoscimento del diritto su menzionato e delle conseguenti spettanze economiche. 

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