Diritto Militare
Dal 20 febbraio 2020 è entrata in vigore la nuova regola, in forza della quale nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore militare, può farsi assistere, a sue spese, anche da un Avvocato del Foro libero.
Si tratta dell’art. 1370 n. 3 bis del Codice dell’Ordinamento Militare, relativo alla disciplina della contestazione degli addebiti e del diritto di difesa.
La nuova disposizione è stata inserita dall’art. 1 co. 1 lett. dd) del D.Lgs. n.173 del 27.12.2019 (disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del perdonale delle Forze Armate), con decorrenza 20.02.2020.
Tale disposizione ha una portata innovativa in quanto il ruolo dell’Avvocato civile viene esteso anche alle difese dei militari in quei particolari procedimenti disciplinari di stato e dunque, nelle fasi iniziali di quei procedimenti a prescindere dalle successive fasi contenziose.
In buona sostanza, a far data dal 20.02.2020, anche l’Avvocato del libero Foro potrà sostenere la difesa del proprio assistito militare, nel caso questi volesse aggiungere al difensore militare un supporto tecnico – giuridico per la complessiva strategia difensiva.
In ogni caso, la nuova disposizione in parola mantiene il ruolo del militare difensore (co. 2 e 3 art. 1370)
Il militare inquisito è, dunque, in ogni caso, assistito da un difensore da lui scelto tra i militari in servizio, anche quelli che non appartengono al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio; in mancanza, il difensore viene designato d’ufficio. Il difensore designato d’ufficio non può rifiutarsi salvo esistenza di un legittimo impedimento. Il militare, inoltre, può eserciate l’ufficio di difensore al massimo sei volte in dodici mesi.
Una volta effettuata la nomina da parte dell’inquisito, le comunicazioni d’ufficio possono essere effettuate all’inquisito o al suo difensore.
Va sottolineato come la nuova disciplina non preveda, al momento, che anche nei procedimenti disciplinari del corpo il militare inquisito, in aggiunta al difensore militare possa farsi assistere, a sue spese, anche da un Avvocato de libero Foro. L’art. 1370 ne. 3 C.O.M, nella sua attuale formulazione in vigore dal 20.02.2020 designa il perimetro di applicabilità per gli Avvocato del Foro libero, solo per i procedimenti disciplinari di stato.
Diritto Militare
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