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Diritto Militare

Causa di Servizio

Il personale militare del Ministero della Difesa (Aereonautica, Esercito, Marina), gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, il personale militare del Corpo della Guardia di Finanza, il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia d Stato e Polizia Penitenziaria) può chiedere allo Stato il riconoscimento di una causa di servizio a seguito di riscontrate patologie, lesioni o infermità contratte durante il periodo di espletamento del servizio.

La procedura relativa prevede che la domanda possa essere presenta o su istanza di parte (interessato o aventi diritto) o direttamente d’ufficio.

La domanda di riconoscimento della causa di servizio su “istanza di parte o degli aventi diritto” riguarda senza dubbio la maggior parte dei casi quando il militare (o i suoi eredi in caso di decesso) ritiene che vi sia un nesso di causalità (rapporto causa effetto) tra la patologia riscontrata ed il servizio prestato. Cioè la patologia deriva dall’aver esercitato il servizio.

La domanda di riconoscimento della causa di servizio “d’ufficio” attiene a quelle ipotesi in cui l’infermità o l’eventuale decesso avvenuto possa essere, presumibilmente (e/o anche ritenuto) derivato a da causa di servizio.

L’intera proceduta tesa ad ottenere quanto su esposto, consiste nel porre in essere   una serie di azioni ed attività tra cui va senz’altro evidenziata la “visita medica” da svolgersi presso la commissione militare (CMO) competente oltre alla valutazione effettuata da parte del Comitato di Verifica delle cause di servizio.

L’intera procedura deve essere eseguita nelle giuste modalità e con la dovuta attenzione e professionalità. Non sono pochi i casi riscontrati di presentazione di inidonea o insufficiente presentazione dei documenti atti a dimostrare il nesso di causalità tra la patologia riscontrata e il servizio svolto.

La domanda di causa di servizio può, pertanto, essere rigettata o, viceversa può non essere riconosciuta ai fini dei previsti parametri tabellari e quindi non produrrà alcun effetto pensionistico.

In conclusione, a seguito di rigetto sulla domanda per causa di servizio o nel caso di un parziale accoglimento della stessa, possono essere esperiti:

  • Ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento di rigetto e/o di parziale accoglimento dello stesso, o Ricorso al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dal rigetto o parziale accoglimento dello stesso, motivato da diniego o errata quantificazione dell’equo indennizzo.
  • Ricorso giurisdizionale innanzi alla Corte dei Conti per il mancato riconoscimento della causa di servizio.
 

Nel ns. ordinamento la Corte dei Conti ha giurisdizione piena ed esclusiva in materia pensionistica.

Per la dovuta correttezza va anche detto che questo tipo di ricorso (innanzi alla Corte dei Conti) può essere autonomamente proposto direttamente dal soggetto interessato; non è obbligatoria l’assistenza del difensore. Così come va altresi’ detto che , in questa ipotesi – cioè senza la presenza del difensore- occorre prestare molta attenzione a tutta la fase istruttoria che presenta caratteristiche similari alla fase istruttoria innanzi al T.A.R . In conclusione, anche sulla fattispecie denominata “causa di servizio” è vivamente consigliato di affidarsi ad un professionista in possesso delle conoscenze procedurali sia amministrative che giuridiche del caso.