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Diritto Militare

Trasferimenti

Il militare sia per definizione che per la particolare tipologia di lavoro da svolgere è soggetto, nel corso della propria carriera, a diversi trasferimenti. Il trasferimento è un fatto che può verificarsi con modalità normali. In alcuni casi, però, risulta assolutamente necessario andare a verificarne l’effettiva necessità anche perché non sono rare le complicazioni che un trasferimento possono comportare sia al militare che alla propria famiglia.

Vi sono molteplici tipologie che attengono al trasferimento:

Trasferimento (art. 33 co. 5 Legge 194/92) per assistenza a persone affette da gravi disabilità;

Oltre ai militari e agli appartenenti alla polizia di stato e penitenziaria, interessa anche il dipendente civile.

Riguarda coloro che devono assistere un familiare affetto da patologie gravi, anche con disabilità, e che trovasi in una località distante rispetto a quella in cui il richiedente presta servizio.

– Trasferimento (art.42 bis D.Lgs 151/01) per l’avvicinamento al coniuge c/o il quale è residente il figlio minore di anni 3.

Oltre ai militari e agli appartenenti alla polizia di stato e penitenziaria, interessa anche il dipendente civile, questa tipologia concerne coloro che sono stati assegnati a sede lontana rispetto a quella di residenza dell’altro coniuge e del figlio minore di anni 3. (il motivo del richiesto trasferimento normalmente riguarda la necessità di assicurare la presenza più frequente del genitore in modo da seguire la crescita del proprio figlio.

– Trasferimento d’autorità

 È disposto per diversi motivi: di norma per esigenze di servizio, ma può anche accadere che venga disposto per motivi disciplinari o di incompatibilità ambientale.

– Trasferimento (art. 78 co.6 D.Lgs. 267/00) – Testo unico Enti locali – per lo svolgimento delle funzioni elettorali affidate.

Oltre ai militari e agli appartenenti alla polizia di stato e penitenziaria, interessa anche il dipendente civile, soggetti già incaricati di funzioni elettive per cui il trasferimento si rende necessario per assicurare lo svolgimento e la frequenza di dette funzioni – da esercitarsi in luogo lontano rispetto a quello nel quale si presta servizio –.

Nei casi di rigetto dell’istanza di trasferimento’ è possibile effettuare impugnazione:

 – Ricorso al T.A.R., avverso provvedimento di diniego della Pubblica Amministrazione entro 60 gg. dalla data di notifica,

 – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica.

Nel caso in cui il provvedimento di diniego sia stato emanato da un organo che non sia di vertice, può essere presentato un ricorso gerarchico comprensivo di tutti gli elementi previsti per il ricorso giurisdizionale amministrativo.

Lo Studio Legale Agnelli & Partners intende tutelare il diritto del militare acche’ il suo trasferimento, sia congruo con le necessarie motivazioni, ma soprattutto sia stato disposto in ossequio ai quei criteri di imparzialità, trasparenza nelle decisioni che devono per legge essere presenti in ogni provvedimento.