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Diritto Militare

Sanzioni Disciplinari

La sanzione disciplinare può essere applicata allorquando si riscontra un comportamento non corretto o comunque contrario ai propri compiti/doveri.
Anche a seguito applicazione di una pena, dopo conclusione di procedimento penale, sotto il profilo amministrativo è possibile sanzionare, in ambito amministrativo una condotta/comportamento “le sanzioni disciplinari ineriscono a quel genere di responsabilità derivante dall’inosservanza di norme attinenti allo stato militare in relazione ai compiti istituzionali”.

 
Tipologia sanzioni disciplinari: richiamo, rimprovero, consegna, consegna di rigore
1) Il Richiamo
Sanzione inflitta da qualsiasi superiore per mancanze lievi.
Per l’applicazione di questa sanzione la norma non prevede alcuna istruttoria.
2) Il Rimprovero.
3) La Consegna.
4) La Consegna di rigore.

Per l’applicazione delle sanzioni (Rimprovero, Consegna, Consegna di rigore) e’ invece necessario avviare un procedimento che deve essere concluso nel termine massimo di 90 (novanta) giorni.
Al militare/soggetto – a cui viene contestato la condotta/comportamento non corretta deve essere assegnato un termine a difesa non inferiore ai 2/3 di 90 gg, da esercitare con la presentazione di “memorie” scritte.
La procedura esposta vale anche per l’applicazione della “Consegna di Rigore”; anche questa deve concludersi entro 90 (novanta) gg., ma occorre dire tale procedimento risulta più articolato e complesso nella fase istruttoria anche perché nelle more deve essere nominata una commissione che valuti il comportamento posto in essere.
Comminata la sanzione disciplinate è necessario esperire solamente il “Ricorso gerarchico” che deve essere depositato entro e non oltre 30 (trenta) gg., con decorrenza dalla data di notifica della sanzione inflitta.
Il Ricorso gerarchico va presentato innanzi all’Autorità gerarchicamente sovraordinata a quella che ha inflitto la sanzione disciplinare. (per tutte Sent. Cons. di Stato IV sez. n. 880 /2018).
Solamente nell’ipotesi in cui il ricorso gerarchico non abbia esito positivo (non accolto nel merito), si puo procedere con ulteriore impugnazione a carattere alternativo: Ricorso al T.A.R entro 60 gg, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 

Per avere un nostro parere circa la contestazione degli addebiti formulata o sulla sanzione disciplinare puoi contattarci via email per ricevere un parere motivato sulla difesa da approntare, o un preventivo qualora riteniamo necessario esperire un ricorso. Anche nella dovuta considerazione che, un “ricorso gerarchico” non redatto da un professionista potrebbe recare pregiudizio al successivo ricorso innanzi al TAR in quanto, in tale caso i motivi di doglianza non indicati nel ricorso gerarchico, non possono poi essere successivamente menzionati nel ricorso al TAR.